Art. 1
In vigore dal 17 ott 1885
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 13 novembre 1859;
Vedute le deliberazioni 4 marzo, 25 aprile e 12 agosto 1885 con le quali il comune di Caserta si obbliga di versare annualmente all'erario i 3/5 della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della scuola tecnica e di sostenere le altre spese spettanti ai comuni per le scuole tecniche, a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;
Vedute le deliberazioni in data 24 aprile, 29 maggio e 2 settembre 1885, con le quali la Deputazione provinciale di Caserta, approvando le sopra citate deliberazioni del Consiglio comunale di Caserta, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;
Vista la legge del 28 giugno 1885, n. 3175, che approva il bilancio di previsione del Ministero di Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario 1885-86;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,
Abbiamo decretato e decretiamo:
A cominciare dal 1° ottobre 1885 è instituita nella città di Caserta una Scuola tecnica governativa di 2ª classe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Milano, addì 9 settembre 1885.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-09-09;3359#art-1