Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-08-28;3354#art-1

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Art. 1 Che eleva dal 1° luglio 1885 l'assegno annuo per le spese d'uffizio alle Tesorerie provinciali di Napoli, di Firenze e di Venezia. — Testo vigente | Portale Normativo