Art. 1

In vigore dal 3 ott 1885
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, promulgata in Sicilia col decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860; Veduta la legge in data 28 giugno 1885, n. 3175, che approva il bilancio di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno finanziario 1885-86; Veduto che al Cap. 43 del bilancio stesso sono stanziati i fondi per la istituzione in Catania di una seconda Scuola tecnica; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: A cominciare dal 1° ottobre 1885 è instituita nella città di Catania una Scuola tecnica governativa di prima classe. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 27 agosto 1885. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
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Art. 1 Che istituisce nella citta' di Catania una Scuola tecnica governativa di 1ª classe a cominciare dal 1° ottobre 1885. — Testo vigente | Portale Normativo