Art. 1
In vigore dal 3 ott 1885
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 13 novembre 1859, promulgata in Sicilia col decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860;
Veduta la legge in data 28 giugno 1885, n. 3175, che approva il bilancio di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno finanziario 1885-86;
Veduto che al Cap. 43 del bilancio stesso sono stanziati i fondi per la istituzione in Catania di una seconda Scuola tecnica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,
Abbiamo decretato e decretiamo:
A cominciare dal 1° ottobre 1885 è instituita nella città di Catania una Scuola tecnica governativa di prima classe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 27 agosto 1885.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-08-27;3345#art-1