Art. 1

In vigore dal 12 set 1885
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 13 novembre 1859 promulgata in Sicilia col decreto prodittatoriale del 17 ottobre 1860; Visti gli articoli 21 e 32 del citato decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860; Vista la legge in data 28 giugno 1885, con la quale venne approvato il bilancio di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario 1885-86; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: A far tempo dal 1° ottobre 1885 è instituita nella città di Cefalù una nuova scuola tecnica governativa di terza classe. Al mantenimento della scuola stessa concorreranno rispettivamente il governo ed il comune di Cefalù, secondo quanto è stabilito dal decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Milano, addì 29 luglio 1885. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
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Art. 1 Che istituisce dal 1° ottobre 1885 nella citta' di Cefalu' una Scuola tecnica governativa di 3ª classe. — Testo vigente | Portale Normativo