Art. 1
In vigore dal 12 set 1885
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 13 novembre 1859 promulgata in Sicilia col decreto prodittatoriale del 17 ottobre 1860;
Visti gli articoli 21 e 32 del citato decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860;
Vista la legge in data 28 giugno 1885, con la quale venne approvato il bilancio di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario 1885-86;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,
Abbiamo decretato e decretiamo:
A far tempo dal 1° ottobre 1885 è instituita nella città di Cefalù una nuova scuola tecnica governativa di terza classe.
Al mantenimento della scuola stessa concorreranno rispettivamente il governo ed il comune di Cefalù, secondo quanto è stabilito dal decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Milano, addì 29 luglio 1885.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-07-29;3314#art-1