Art. 1

In vigore dal 11 set 1885
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725; Veduta la legge in data 28 giugno 1885, num. 3175 (Serie 3ª), con la quale venne approvato il bilancio di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione, per l'anno finanziario 1885-86; Veduto che al capitolo 43 del bilancio stesso sono stanziati i fondi per l'istituzione in Verona di una seconda scuola tecnica governativa; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: A cominciare dal 1° ottobre 1885 è instituita nella città di Verona una seconda scuola tecnica governativa, nella forma prescritta dagli articoli 229 e 280 della predetta legge 13 novembre 1859. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 25 luglio 1885. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
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Art. 1 Che istituisce dal 1° ottobre 1885 nella citta' di Verona una seconda Scuola tecnica governativa. — Testo vigente | Portale Normativo