Art. 1

In vigore dal 10 set 1885
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725; Vista la legge in data 28 giugno 1885, n. 3175, con la quale venne approvato il bilancio di previsione pel Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno finanziario 1885-86; Veduto che al capitolo 43 del bilancio stesso sono stanziati i fondi per l'istituzione in Milano di una quarta scuola tecnica governativa; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: A cominciare dal 1° ottobre 1885 è instituita nella città di Milano una quarta Scuola tecnica governativa nella forma prescritta dagli articoli 279 e 280 della predetta legge 13 novembre 1859. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 25 luglio 1885. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
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Art. 1 Che istituisce dal 1° ottobre 1885 nella citta' di Milano una quarta Scuola tecnica governativa. — Testo vigente | Portale Normativo