Art. 1

In vigore dal 9 set 1885
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 13 novembre 1859, promulgata in Sicilia col decreto Prodittatoriale 17 ottobre 1860; Visti gli articoli 21 e 32 del citato decreto Prodittatoriale 17 ottobre 1860; Vista la legge in data 28 giugno 1885, n. 3175, don la quale venne approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1885-86 per il Ministero della Pubblica Istruzione; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: A cominciare dal 1° ottobre 1885 è instituita nella città di Corleone una scuola tecnica governativa di 2ª classe. Al mantenimento della scuola stessa concorreranno rispettivamente il governo ed il comune di Corleone, a sensi del decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 25 luglio 1885. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
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Art. 1 Che istituisce dal 1° ottobre 1885 nella citta' di Corleone una Scuola tecnica governativa di 2ª classe. — Testo vigente | Portale Normativo