Art. 1
In vigore dal 9 set 1885
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 13 novembre 1859, promulgata in Sicilia col decreto Prodittatoriale 17 ottobre 1860;
Visti gli articoli 21 e 32 del citato decreto Prodittatoriale 17 ottobre 1860;
Vista la legge in data 28 giugno 1885, n. 3175, don la quale venne approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1885-86 per il Ministero della Pubblica Istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,
Abbiamo decretato e decretiamo:
A cominciare dal 1° ottobre 1885 è instituita nella città di Corleone una scuola tecnica governativa di 2ª classe.
Al mantenimento della scuola stessa concorreranno rispettivamente il governo ed il comune di Corleone, a sensi del decreto prodittatoriale 17 ottobre 1860.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 25 luglio 1885.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-07-25;3296#art-1