Art. 1
In vigore dal 9 set 1885
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 1° novembre 1859, n. 3725;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Carrara, in data 31 marzo 1885, con la quale il menzionato comune si obbliga di versare annualmente all'erario i 3/5 della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della scuola tecnica, oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso, a sensi della predetta legge 13 novembre 1859.
Vista la deliberazione in data 1° maggio 1885, con la quale la deputazione provinciale di Massa, approvando la succitata deliberazione del Consiglio comunale di Carrara, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;
Vista la legge in data 28 giugno 1885, con la quale venne approvato il bilancio di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario 1885-86;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,
Abbiamo decretato e decretiamo:
A far tempo dal 1° ottobre 1885 è instituita nella città di Carrara una scuola tecnica governativa di 3ª classe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 25 luglio 1885.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-07-25;3295#art-1