Art. 1
In vigore dal 9 set 1885
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 13 novembre 1859, n. 3725;
Vista la deliberazione in data del 28 marzo 1885, con la quale il comune di Arezzo si obbliga di versare annualmente all'erario i 3/5 della spesa effettiva per il personale della Scuola tecnica, e di sottostare alle altre spese spettanti ai comuni per le Scuole tecniche, a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;
Vista la deliberazione del 3 giugno 1885, con la quale la Deputazione provinciale di Arezzo, approvando la sopracitata deliberazione del Consiglio comunale di Arezzo, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;
Vista la legge del 28 giugno 1885, n. 3175, che approva il bilancio di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario 1885-86;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,
Abbiamo decretato e decretiamo:
A far tempo dal 1° ottobre 1885 è instituita nella città di Arezzo una Scuola tecnica governativa di 3ª classe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 25 luglio 1885.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-07-25;3293#art-1