Regolamento›Titolo VII
Art. 55
AbrogatoIn vigore dal 26 ago 1885 al 16 ago 1910
Nel caso di acquisto d'ipoteca per via di cessione e surrogazione, se l'ipoteca di un altro creditore è d'impedimento all'assicurazione ipotecaria dei diritti di commissione ed erariali, il mutuatario ha facoltà di pagare anticipatamente, salvo sconto degli interessi, i diritti di commissione ed erariali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-07-24;3278#art-r-55