Regolamento›Titolo IV
Art. 36
AbrogatoIn vigore dal 26 ago 1885 al 16 ago 1910
Al principio di ciascun semestre si devono rimborsare alla pari tante cartelle fondiarie quante corrispondono all'ammontare delle quote d'ammortamento dovute (anche quando non sieno state realmente pagate) dai debitori nel semestre antecedente, aggiunti: 1° l'importo di quant'altro risulta versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale, considerando come restituzioni anticipate le somme ricuperate a conto capitale dagli Istituti e dalle Società rei procedimenti di espropriazione, anche nel caso in cui gli Istituti e le Società diventino, in seguito ad aggiudicazione definitiva, proprietari degli immobili espropriati; 2° l'importo delle perdite sofferte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-07-24;3278#art-r-36