Art. 2
In vigore dal 2 ago 1885
La commissione stessa è autorizzata ad accettare i beni stabili costituenti il patrimonio del pio lascito e provenienti dal suddetto testamento 19 giugno 1884, del fu sacerdote Leopoldo Lancellotti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 giugno 1885.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 2 luglio 1885.
Reg. 142. Atti del Governo a f. 167. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. PESSINA.
Depretis.
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