Art. 1

In vigore dal 9 ago 1885
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del consiglio dei ministri; Veduta la deliberazione del consiglio comunale di Genova in data 19 dicembre 1884 con la quale si propone per l'approvazione il nuovo statuto organico dell'opera pia fondata in detta città dal padre Francesco Maria Saluzzo con testamento 6 dicembre 1601; Veduto il detto statuto organico; Veduto il voto corrispondente della deputazione provinciale; Veduti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato il nuovo statuto organico dell'opera pia Francesco Maria Saluzzo in Genova composto di sedici articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 giugno 1885. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 9 luglio 1885. Reg. 143. Atti del Governo a f. 15 Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. PESSINA. Depretis.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-06-14;1769#art-1

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Art. 1 Che approva il nuovo statuto organico dell'opera pia Saluzzo in Genova. — Testo vigente | Portale Normativo