Art. 1
In vigore dal 1 ago 1885
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduto il testamento 20 agosto 1837 col quale il fu sacerdote Giuseppe Rosa, già investito del patronato della cappella di San Rocco situata nella chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo in Poli, assegnò in dotazione alla cappella medesima un conveniente patrimonio in beni stabili, prescrivendo insieme l'adempimento di opere di culto e la distribuzione di una dote annua a favore di zitelle povere di Poli per il preciso ammontare di scudi otto; ed ordinò altresì che il diritto di patronato debba passare di primogenito in primogenito ai discendenti di un suo fratello con l'obbligo di adempiere in perpetuo alla sua volontà;
Veduto l'atto 24 giugno 1874 del ricevitore del registro di Palestrina ed i rapporti del prefetto di Roma 26 febbraio e 18 aprile 1885 da cui risulta che i beni della cappella furono svincolati in base alla legge 15 agosto 1867 a favore dell'attuale patrono Anna Maria Rosa, e che dopo ciò, questa sospese senz'altro la distribuzione dell'annua dote, ritenendosi, colla operata rivendicazione, liberata anche dall'onere della beneficenza; e non valsero gli uffici fatti ad essa signora Rosa a persuaderla a desistere dalle sue eccezioni, nè i successivi eccitamenti a porsi in regola colla legge 3 agosto 1862, dapprima col conferire le doti e poi col presentare i conti arretrati e lo statuto organico;
Veduti i reclami presentati dalla anzimenzionata signora Rosa;
Veduta la deliberazione della deputazione provinciale di Roma in data 19 gennaio ultimo scorso con cui, respinti, detti reclami, propone lo scioglimento della amministrazione della pia opera;
Vedute le leggi 3 agosto 1862 e 15 agosto 1867;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Considerato che la cappellania fondata come sopra in Poli e fornita dal fu Giuseppe Rosa di una dotazione con doppio scopo di culto e di beneficenza è da comprendere fra gl'istituti di natura mista contemplati dall'° della legge 3 agosto 1862;
Che se la legge del 15 agosto 1867 ha tolto all'ente il suo carattere ecclesiastico e autorizzata la rivendicazione dei beni costituenti il patrimonio della cappellania, non poteva abolirlo come opera pia, e tanto meno sopprimere o svincolare quella parte di patrimonio destinata alle doti di zitelle povere;
Considerato che sul rifiuto dell'amministratrice attuale dell'opera ad erogare le doti e presentare i conti, nonché a fare tutti gli atti prescritti nonostante che vi sia stata più volte eccitata, ricorre l'applicazione dell'articolo 21 della legge suddetta;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'opera pia Rosa annessa alla abolita cappellania di san Rocco in Poli, avente per scopo il conferimento di una dote annua di scudi otto a favore di zitelle povere è riconosciuta ente morale;
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-06-14;1751#art-1