Art. 1
In vigore dal 7 ago 1885
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduta la domanda del presidente dell'amministrazione della cassa di risparmio di Voghera, con la quale si chiede che venga eretto in ente morale l'orfanotrofio da fondare in quella città coi mezzi all'uopo destinati per deliberazione dell'assemblea generale dei soci di detta cassa, e che sia approvato il relativo statuto organico;
Veduti gli atti, dai quali risulta che l'erigendo orfanotrofio dispone di una rendita annua di oltre lire seimila;
Veduto lo statuto organico deliberato dall'assemblea generale dei soci;
Veduta la corrispondente deliberazione della deputazione provinciale;
Veduta la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L'orfanotrofio maschile e femminile di Voghera (Pavia) fondato a cura della cassa di risparmio locale è eretto in ente morale, ed è approvato il relativo statuto organico in data 1° marzo 1885 composto di ventisette articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 giugno 1885.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 16 luglio 1885.
Reg. 143. Atti del Governo a f. 34. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. PESSINA.
Depretis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-06-11;1774#art-1