Art. 1
In vigore dal 2 ago 1885
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il regolamento del regio collegio Ghislieri di Pavia, approvato con Nostro decreto del 18 febbraio 1883;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato, per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
All'art. 39 del regolamento del regio collegio Ghislieri sarà aggiunto un comma così concepito:
«In caso di chiusura dell'università nel corso dell'anno scolastico resta chiuso anche il convitto Ghislieri».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 giugno 1885.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 7 luglio 1885.
Reg. 143. Atti del Governo a f. 8. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. PESSINA.
Coppino.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-06-06;1768#art-1