Art. 1
In vigore dal 30 giu 1885
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;
Visto il regio decreto 15 ottobre 1875, n. 2758 (serie 2ª);
Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di Pisa, in data 8 aprile 1885;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
I Comuni di Capannoli, Chianni, Palaja, Peccioli e Terricciola sono staccati dalla sezione elettorale commerciale di Pontedera e costituiranno una nuova sezione elettorale, per l'elezione dei componenti la Camera di commercio di Pisa, che avrà sede in Peccioli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 maggio 1885.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 28 maggio 1885.
Reg. 142. Atti del Governo a. f. 65. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. E. PESSINA.
Grimaldi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-05-21;1704#art-1