Art. 2
In vigore dal 28 apr 1885
Il suindicato rappresentante del collegio-convitto è autorizzato ad accettare, nell'interesse dell'ente suddetto, l'eredità deferitagli in virtù delle citate disposizioni testamentarie e, coerentemente alla facoltà conferitagli dal testatore, è incaricato di presentare entro il più breve termine che gli sarà possibile, alla Nostra approvazione, il relativo statuto organico.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 marzo 1885.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 25 marzo 1885.
Reg. 141. Atti del Governo a f. 33. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. Pessina.
Grimaldi.
Storico versioni
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