Art. 4

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1885-03-08;2998#art-4

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Art. 4 Che autorizza la Direzione generale del Debito Pubblico a ritirare ed annullare, tenendone vivi i numeri d'iscrizione, i titoli di debiti redimibili ivi descritti. — Testo vigente | Portale Normativo