Art. 2
In vigore dal 21 apr 1885
È autorizzata la riforma del detto lascito nel senso che l'istituto sarà attuato mediante la fondazione di una speciale e separata sezione nell'istituto Ro5sini, secondo le deliberazioni del consiglio comunale di Brescia e della commissione amministratrice degli orfanatrofi e delle pie case di ricovero di detta città, 17 agosto ed 8 novembre 1884.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-02-15;1583#art-2