Art. 1
In vigore dal 27 mag 1885
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduta la domanda del consiglio d'amministrazione della scuola-asilo per i bambini poveri rachitici in Bergamo, fondata in quella città in seguito all'iniziativa di benemeriti cittadini, diretta ad ottenere l'erezione in ente morale del pio istituto e l'approvazione del relativo statuto organico;
Veduto lo stesso statuto, presentato dal summentovato consiglio alla reale sanzione, nonché gli atri documenti relativi all'affare e ritenuto che la scuola-asilo, la quale è già in possesso di un patrimonio di lire 23,000 e può calcolare sull'annua rendita di circa lire 3500, esiste e prospera nel comune di Bergamo già da due anni, provvedendo, secondo il suo scopo, al miglioramento fisico e alla educazione morale dei fanciulli di ambo i sessi affetti da rachitide;
Veduto il voto della deputazione provinciale di Bergamo in data 11 maggio 1884;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stessa anno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La scuola-asilo fondata come sopra in Bergamo a vantaggio dei bambini poveri rachitici è cretta in corpo morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-02-15;1581#art-1