Art. 1

In vigore dal 18 mar 1885
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'articolo 5 dello Statuto del Regno; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Articolo unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione stipulata a Parigi il 9 luglio 1884 fra l'Italia e la Francia per la tutela della proprietà letteraria ed artistica, le cui ratifiche furono ivi scambiate il ventuno gennaio 1885. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 febbraio 1885. UMBERTO. Mancini. Visto, Il Guardasigilli: Pessina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-02-05;2917#art-1

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Art. 1 Che da' esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Francia per la tutela della proprieta' letteraria ed artistica. — Testo vigente | Portale Normativo