Art. 1
In vigore dal 19 apr 1885
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato, per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Ritenuto che nel 1881, veniva costituita in Milano una associazione di cittadini con lo scopo di provvedere alla cura dei fanciulli poveri e di debole costituzione, alunni delle scuole elementari, inviandoli in luoghi alpestri nel periodo delle vacanze estive autunnali;
Vista la domanda fatta dal consiglio direttivo della pia istituzione intesa ad ottenere la costituzione in ente morale della pia opera medesima e l'approvazione del relativo statuto organico;
Visti gli atti relativi alla domanda, dai quali risulta che l'opera pia presenta una attività patrimoniale di lire 23,443, e può fare assegnamento
sulla rendita annua di lire 3,629;
Vista la deliberazione della deputazione provinciale in data 16 marzo 1883;
Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La pia istituzione per la cura climatica gratuita dei fanciulli gracili, alunni delle scuole elementari comunali di Milano, è costituita in ente morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-01-15;1557#art-1