Art. 1

In vigore dal 22 mar 1885
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del con sigl1° dei ministri; Veduta la domanda del consiglio comunale di Città S. Angelo (Teramo) per la riunione del Monte pecuniario, cassa di risparmio e del Monte dei pegni, esistenti in quel comune, in un nuovo istituto da denominarsi «cassa di prestiti e risparmi» e per la inversione a favore del medesimo, del capitale di dotazione del locale monte frumentario; Vista la deliberazione della commissione amministrativa di quest'ultimo istituto con cui si aderisce alla proposta inversione; Visti tutti gli atti relativi alla domanda, dai quali risulta che il capitale di dotazione del nuovo istituto ammonta alla somma complessiva di L. 11,716.76; Visto lo statuto organico per l'amministrazione del medesimo istituto; Viso il voto della deputazione provinciale; Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . È approvata la riunione del monte pecuniario-cassa di risparmio e del monte dei pegni di Città S. Angelo in un nuovo istituto da denominarsi «cassa di prestiti e risparmi» giusta la proposta come sopra deliberata dal consiglio di detto comune.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-01-08;1547#art-1

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