Art. 1
In vigore dal 22 mar 1885
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del con sigl1° dei ministri;
Veduta la domanda del consiglio comunale di Città S. Angelo (Teramo) per la riunione del Monte pecuniario, cassa di risparmio e del Monte dei pegni, esistenti in quel comune, in un nuovo istituto da denominarsi «cassa di prestiti e risparmi» e per la inversione a favore del medesimo, del capitale di dotazione del locale monte frumentario;
Vista la deliberazione della commissione amministrativa di quest'ultimo istituto con cui si aderisce alla proposta inversione;
Visti tutti gli atti relativi alla domanda, dai quali risulta che il capitale di dotazione del nuovo istituto ammonta alla somma complessiva di L. 11,716.76;
Visto lo statuto organico per l'amministrazione del medesimo istituto;
Viso il voto della deputazione provinciale;
Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
È approvata la riunione del monte pecuniario-cassa di risparmio e del monte dei pegni di Città S. Angelo in un nuovo istituto da denominarsi «cassa di prestiti e risparmi» giusta la proposta come sopra deliberata dal consiglio di detto comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1885-01-08;1547#art-1