Art. 1

In vigore dal 14 mar 1885
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Veduta la deliberazione 20 aprile 1884 del consiglio comunale di Bolognola con cui si propone la riforma parziale dell'opera pia fondata dal fu Gabriele Felici, col testamento 1° aprile 1841 nel senso di erogare l'annua somma di lire tremila (L. 3000) in sussidi a giovani che intraprenderanno la carriera degli studi o si dedicheranno ad un'arte o mestiere, modificando in corrispondenza lo statuto organico della stessa opera pia; Veduto il testamento Felici anzi citato; Veduto il nuovo statuto organico in data 2 novembre 1884; Veduta la corrispondente deliberazione della deputazione provinciale di Macerata; Veduti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862 sulle opere pie; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È autorizzata la parziale riforma dell'opera pia Felici di Bolognola (Macerata), nel senso della deliberazione consigliare 20 aprile 1884 ed è approvato il nuovo statuto organico di detta opera pia in data 2 novembre 1884, composto di diciannove articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 gennaio 1885. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 21 gennaio 1885 Reg. 190. Atti del Governo a f. 26. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli E. Pessina. Depretis.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1885-01-08;1546#art-1

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Art. 1 Che autorizza la parziale riforma dell'opera pia Felici di Bolognola, e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo