Art. 3

In vigore dal 5 feb 1885
Sino alla costituzione dei nuovi Consigli comunali di Taviano e di Casarano, a cui si procederà appena la nuova lista elettorale sarà stata debitamente riformata giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 dicembre 1884. UMBERTO. DEPRETIS. Visto, Il Guardasigilli: PESSINA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-12-31;2876#art-3

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