Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-12-07;2837#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Col quale le frazioni di Veneri e Collodi sono autorizzate a tenere le proprie rendite e passivita' patrimoniali distinte da quelle del comune di Pescia. — Testo vigente | Portale Normativo