Art. 1

In vigore dal 10 feb 1885
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Veduta la domanda in data 7 giugno 1884 del sindaco di Roccabianca (Parma) colla quale previa autorizzazione avuta dal consiglio comunale colla deliberazione 2 giugno p p. si fa a chiedere la sovrana autorizzazione per accettare la donazione di lire 4000 fatta dalla società Bacologica di Brescia e quella di lire 2000 fatta dal commendatore Gaetano Tacchi, per l'impianto di un asilo infantile in detto comune, la erezione di esso asilo in ente morale e l'approvazione del suo statuto organico; Veduto il voto della deputazione provinciale emesso nella seduta del 23 luglio ultimo scorso e ritenuto che la pia istituzione appare provveduta di mezzi sufficienti per provvedere alla sua futura esistenza, e che lo statuto organico è regolare in ogni sua parte; Vedute le leggi 5 giugno 1850, 3 agosto 1862 ed il relativo regolamento 27 novembre stesso anno; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il comune di Roccabianca (Parma) è autorizzato ad accettare nell'interesse dell'erigendo asilo infantile le donazioni di lire 4 mila della società Bacologica di Brescia, e di lire 2 mila del signor commendatore Gaetano Tacchi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-12-07;1531#art-1

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