Art. 1
In vigore dal 18 gen 1885
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Vedute le deliberazioni 8 ottobre 1882 e 20 aprile 1884 del consiglio comunale di Traffiume, colle quali viene proposto di invertire le rendite, del lascito elemosiniero disposto dal defunto sacerdote Ambrogio Zoppi a favore dell'asilo infantile, che già funziona nel detto comune, e si chiede la erezione in ente morale dell'asilo medesimo, e l'approvazione del relativo statuto organico, obbligandosi il comune di cedere gratuitamente al pio istituto l'uso di un locale e dei mobili necessari;
Veduto il testamento del fu sacerdote Ambrogio Zoppi, in data 12 luglio 1877;
Veduto il prospetto delle rendite mediante le quali si intende provvedere al mantenimento dell'asilo;
Veduto il proposto statuto organico;
Vedute le deliberazioni della deputazione provinciale di Novara, in data 14 marzo 1883 e 30 luglio 1884;
Veduta la legge 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Le rendite del lascito disposto dal defunto sacerdote Ambrogio Zoppi, col testamento 12 luglio 1877 a favore dei poveri di Traffiume (Novara) sono invertite a favore dell'asilo infantile fondato nel comune stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-11-30;1518#art-1