Art. 2
In vigore dal 17 dic 1884
È approvato lo statuto organico composto di numero 28 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente, salva la sostituzione all'articolo settimo di un altro concepito nei termini seguenti:
«L'educazione e 1'istruzione verrà affidata ad una maestra e ad una assistente da nominarsi dal municipio, le quali dovranno uniformarsi nell'insegnamento ai metodi adoperati nei più rinomati asili, e alle leggi e regolamenti in vigore per la pubblica istruzione.
«La maestra e l'assistente dovranno appartenere alla religione cattolica professata nello Stato».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 31 ottobre 1884.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 18 novembre 1884
Reg. 138. Atti del Governo a f. 146. Pellizzoli.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli N. FERRACCIÙ.
DEPRETIS.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-31;1482#art-2