Art. 1

In vigore dal 19 nov 1884
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Viste le istanze fatte dal Consiglio comunale di Goriano-Valli, con deliberazione 30 agosto 1883, perché venga autorizzato il trasferimento della sede del comune dalla frazione omonima in quella di Molina; Vista la deliberazione presa dal Consiglio provinciale di Aquila in data 8 settembre 1883; Vista la legge comunale e provinciale 30 marzo 1865, allegato a, Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il comune di Goriano-Valli, nella provincia di Aquila, è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione omonima in quella di Molina. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 15 ottobre 1884. UMBERTO. Depretis. Visto, Il Guardasigilli: Ferracciù.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-15;2721#art-1

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Art. 1 Che autorizza il comune di Goriano-Valli (provincia di Aquila) a trasferire la sede municipale nella frazione di Molina. — Testo vigente | Portale Normativo