Art. 3

In vigore dal 8 nov 1884
A datare dallo stesso giorno le provincie ed i comuni cui spetta verseranno nelle Casse dello Stato gli attuali stanziamenti comunali e provinciali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-10-05;2717#art-3

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Art. 3 Concernente la conversione in Istituti governativi di Licei e Ginnasi e l'impianto d'Istituti governativi. — Testo vigente | Portale Normativo