Art. 1
In vigore dal 15 ott 1884
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, persidente del consiglio dei ministri;
Veduta la domanda 22 marzo 1884 della commissione promotrice per l'impianto di un istituto destinato a provvedere alla educazione dei fanciulli poveri specialmente figli d'artigiani ed operai della città di Chiavari, fondato sotto la denominazione d'istituto degli artigianelli, con cui si chiede che l'istituto stesso venga eretto in ente morale;
Veduto lo statuto organico a cura della commissione predetta compilato;
Veduti gli atti da cui risulta che il pio istituto è provveduto di rendite sufficienti a conseguire il proprio scopo;
Veduto il voto corrispondente della deputazione provinciale;
Veduta la legge 3 agosto 1862;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L'istituto degli artigianelli in Chiavari è eretto in ente morale ed è approvato il relativo statuto organico in data 20 luglio 1884 composto di trentotto articoli previe le modificazioni seguenti:
a) all'alinea dell'articolo 5, è sostituito il seguente «Il cassiere sarà scelto fuori dell'amministrazione e dovrà prestare idonea cauzione».
b) all'articolo 11, è sostituito il seguente «La direzione interna sarà affidata ad un direttore da nominarsi dell'amministrazione»;
Il detto statuto come sopra modificato sarà d'ordine Nostro visto e sottoscritto dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 1.° settembre 1884.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 17 settembre 1884
Reg. 137. Atti del Governo a f. 190. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli N. FERRACCIÙ.
DEPRETIS.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-09-01;1417#art-1