Art. 1
In vigore dal 2 ott 1884
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduta la domanda del comune di Grumello Cremonese (Cremona) per essere autorizzato ad accettare il lascito di lire 15,000 disposto a favore del comune medesimo dal fu sig. Pasquale Folli col testamento segreto 24 giugno 1880 per l'impianto e mantenimento di un asilo infantile nella frazione di Zanengo e chiedente la costituzione dell'asilo medesimo in ente morale e l'approvazione del suo statuto organico;
Considerato che il pio istituto dispone di mezzi sufficienti per la sua esistenza e che lo statuto organico è compilato in conformità delle istruzioni vigenti sulla materia;
Veduto il voto della deputazione provinciale emesso nella seduta del 4 gennaio e 15 ottobre 1883;
Vedute le leggi 5 giugno 1850, 3 agosto 1862 e corrispondente regolamento 27 novembre stesso anno;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Il comune di Grumello Cremonese (Cremona) è autorizzato ad accettare il lascito disposto dal signor Pasquale Folli per l'uso suindicato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-08-03;1381#art-1