Art. 2

In vigore dal 24 set 1884
Alle spese pel mantenimento dell'Istituto si provvederà nelle misure e nei modi stabiliti dall'articolo 284 della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-08-02;2572#art-2

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