Art. 4

In vigore dal 12 set 1884
Alla nomina del personale dirigente ed insegnante dell'Istituto si provvederà secondo gli articoli 205, 206, 207 e seguenti della legge 13 novembre 1859. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 2 agosto 1884. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Ferracciù.
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