Art. 1
In vigore dal 28 set 1884
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 13 novembre 1859, promulgata in Sicilia col decreto Prodittatoriale in data 17 ottobre 1860;
Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Licata in data 4 gennaio 1883, con la quale il detto municipio stanziò nel proprio bilancio la somma di lire 12,432, obbligandosi rimborsare ogni anno al Governo la somma effettiva da questo spesa per il pagamento degli stipendi al personale dirigente ed insegnante d'una Scuola tecnica in Licata;
Veduta la deliberazione in data 24 maggio 1884 con la quale la Deputazione provinciale di Girgenti, approvando la succitata deliberazione del Consiglio comunale di Licata, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso per gli anni avvenire;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,
Abbiamo decretato e decretiamo:
A cominciare dal 1° ottobre 1884 è istituita nella città di Licata una Scuola tecnica governativa di terza classe.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 luglio 1884.
UMBERTO.
Coppino.
Visto, Il Guardasigilli: Ferracciù.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-07-06;2629#art-1