Art. 1

In vigore dal 16 ago 1884
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, Abbiamo decretato e decretiamo: A cominciare dal 1° ottobre 1884 è istituita nella città di Genova una quinta scuola tecnica governativa nella forma prescritta dagli articoli 279 e 280 della predetta legge 13 novembre 1859. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 luglio 1884. UMBERTO. Coppino. Visto, Il Guardasigilli: Ferracciù.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1884-07-06;2524#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che istituisce nella citta' di Genova una quinta scuola tecnica governativa. — Testo vigente | Portale Normativo