Art. 1

In vigore dal 7 ago 1884
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Viste le deliberazioni 27 agosto 1881, 7 luglio 1882 e 29 dicembre 1883 del consiglio comunale di Matelica, per la fondazione di un orfanotrofio maschile, coi doni di lire 4325,66 del conte Filippo De Sanctis e di lire 16,000 del canonico Cagnucci, con l'annuo assegno del comune di lire 250, e con l'inversione di un capitale di lire 7448, lasciato da monsignor Faldi con testamento del 19 gennaio 1863, per soccorsi ai poveri settuagenari privi di assistenza, ed alle povere vedove con figli infanti od impuberi; Vista la domanda del sindaco di Matelica circa la costituzione in ente morale dell'orfanotrofio, non che circa l'autorizzazione ad accettare i suddetti doni e ad invertire in suo favore il legato Faldi, e circa l'approvazione dello statuto organico, con cui si propone di affidare l'amministrazione del nuovo ente alla congregazione di carità; Visti gli altri atti relativi, fra cui, le deliberazioni 23 novembre 1881, e 26 marzo 1884, della deputazione provinciale di Macerata, lo statuto e il testamento succitati; Ritenuto, che non essendo possibile di ottenere lo scopo del legato Faldi, con la elargizione di sussidi più che illusori, apparisce giustificata la proposta inversione a favore dell'orfanotrofio maschile, col quale si corrisponderà almeno in parte alla volontà del testatore; Visto il parere 23 maggio 1884 del consiglio di Stato; Viste le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'orfanotrofio maschile da istituirsi nel comune di Matelica è eretto in corpo morale ed è autorizzato ad accettare i suindicati doni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-06-03;1346#art-1

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