Art. 1
In vigore dal 8 lug 1884
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,
Visto l'articolo 3 della legge 27 aprile 1865, n. 2255, con la quale è data facoltà al Governo del Re di comporre le parti residue dei comuni assegnati alla città di Firenze;
Visti i decreti Reali 3 luglio 1879 e 27 ottobre 1880, coi quali fu interpretato l'altro decreto Reale 26 luglio 1865, relativo all'aggregazione dei residui del comune di Legnaia al comune di Casellina e Torri e al distacco dal comune di Casellina e Torri per essere riunito al comune di San Casciano in Val di Pesa, dal borgo della Romola, colle sue adiacenze, fino al borro contermine;
Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Casellina e Torri, in data 31 marzo e 29 maggio 1883, e di San Casciano in Val di Pesa, in data 5 aprile e 11 agosto 1883;
Visto il parere del Genio civile della provincia di Firenze, in data 12 ottobre 1883;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Firenze 18 marzo 1884;
Visti gli altri atti della pratica,
Abbiamo decretato e decretiamo:
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I Reali decreti 3 luglio 1879 e 27 ottobre 1880 sono revocati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-05-30;2408#art-1