Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-05-30;2400#art-2

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Art. 2 Che sopprime il posto di viceconsole di 1ª Categoria presso i Consolati in Shanghai e Tangeri, e fissa gli assegni locali da corrispondersi ai consoli di 1ª categoria in Montevideo, Shanghai e Tangeri. — Testo vigente | Portale Normativo