Art. 1
In vigore dal 12 lug 1884
UMBERTO I
PER GRAZIA Dl DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;
Visto il regio decreto 13 novembre 1862, n. 971 che stabilisce le sezioni elettorali commerciali;
Vista la deliberazione della camera di commercio ed arti di Rimini in data 18 dicembre 1883;
Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Le sezioni elettorali della camera di commercio ed arti di Rimini, sono stabilite secondo l'unita tabella, vista d'ordine Nostro dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 1884.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 17 giugno 1884.
Reg. 136. Atti del Governo a f. 102. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli N. FERRACCIÙ.
GRIMALDI.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-05-30;1345#art-1