Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-05-04;2265#art-1

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Art. 1 Col quale sono ammesse al corso legale nello Stato le monete d'oro da franchi venti coniate dalla Svizzera in conformita' del sistema fissato colla legge 24 agosto 1862, n. 788, e della convenzione monetaria 5 novembre 1878. — Testo vigente | Portale Normativo