Art. 1
In vigore dal 12 lug 1884
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Visto il testamento 22 giugno 1880, con cui il fu Giuseppe Mannelli lasciò i suoi beni per la fondazione di un ospizio-scuola, a favore delle fanciulle povere del comune di Prato, salvo le preferenze stabilite dallo stesso testatore;
Vista la domanda dell'amministrazione dell'opera pia, circa la sua costituzione in ente morale, nonché circa l'autorizzazione ad accettare l'eredità liquidata nella somma di lire 119,000, e circa l'approvazione del relativo statuto organico;
Viste le deliberazioni della deputazione provinciale di Firenze dei 7 novembre, 15 dicembre 1882 e del 28 febbraio 1884;
Visto il parere 21 marzo 1884 del consiglio di Stato;
Viste le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'ospizio-scuola femminile Mannelli, come sopra istituito nel comune di Prato, è eretto in ente morale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-04-03;1266#art-1