Art. 1

In vigore dal 12 lug 1884
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Visto il testamento 22 giugno 1880, con cui il fu Giuseppe Mannelli lasciò i suoi beni per la fondazione di un ospizio-scuola, a favore delle fanciulle povere del comune di Prato, salvo le preferenze stabilite dallo stesso testatore; Vista la domanda dell'amministrazione dell'opera pia, circa la sua costituzione in ente morale, nonché circa l'autorizzazione ad accettare l'eredità liquidata nella somma di lire 119,000, e circa l'approvazione del relativo statuto organico; Viste le deliberazioni della deputazione provinciale di Firenze dei 7 novembre, 15 dicembre 1882 e del 28 febbraio 1884; Visto il parere 21 marzo 1884 del consiglio di Stato; Viste le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'ospizio-scuola femminile Mannelli, come sopra istituito nel comune di Prato, è eretto in ente morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-04-03;1266#art-1

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