Art. 1

In vigore dal 17 giu 1884
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Veduta la domanda della congregazione di carità di Parabiago per essere autorizzata ad accettare nell'interesse e per conto di quell'asilo infantile la donazione di un terreno fattale dal parroco don Antonio Mari e perché lo asilo medesimo venga eretto in corpo morale e approvato il relativo statuto organico; Veduto detto statuto organico; Veduta la deliberazione della deputazione provinciale di Milano in data 11 maggio 1883; Vedute le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862; Udito il parere del consiglio di Stato; Ritenuto che l'asilo, già provvisto di apposito fabbricato, è fornito, cogli assegni del municipio e della congregazione di carità, di mezzi sufficienti per la propria sussistenza e durata; Abbiamo decretato e decretiamo: . La congregazione di carità di Parabiago è autorizzata ad accettare per conto ed interesse dell'asilo infantile la donazione di un terreno fattale dal don Antonio Mari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-03-23;1258#art-1

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