Art. 1

In vigore dal 15 giu 1884
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Veduta la domanda della giunta municipale di Livorno-Piemonte (Novara) diretta ad ottenere la erezione in ente morale dell'asilo infantile istituito in detto comune, e l'approvazione del suo statuto organico; Veduto il voto emesso dalla deputazione provinciale in seduta del 3 ottobre 1883, e considerato che il pio istituto dispone dei mezzi per provvedere alla propria esistenza, e che lo statuto organico è compilato in conformità delle norme vigenti sulla materia; Veduta la legge 3 agosto 1862 e corrispondente regolamento 27 novembre stesso anno; Udito il parere del consiglio di Stato, Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'asilo infantile di Livorno Piemonte (Novara) è eretto in ente morale ed è approvato il suo statuto organico composto di ventuno articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 marzo 1884. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 11 aprile 1884 Reg. 134 Atti del Governo a f. 166. Ayres. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli SAVELLI. DEPRETIS.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-03-23;1255#art-1

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Art. 1 Che erige in ente morale l'asilo infantile di Livorno Piemonte, e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo