Art. 1
In vigore dal 15 giu 1884
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Veduta la domanda della giunta municipale di Livorno-Piemonte (Novara) diretta ad ottenere la erezione in ente morale dell'asilo infantile istituito in detto comune, e l'approvazione del suo statuto organico;
Veduto il voto emesso dalla deputazione provinciale in seduta del 3 ottobre 1883, e considerato che il pio istituto dispone dei mezzi per provvedere alla propria esistenza, e che lo statuto organico è compilato in conformità delle norme vigenti sulla materia;
Veduta la legge 3 agosto 1862 e corrispondente regolamento 27 novembre stesso anno;
Udito il parere del consiglio di Stato,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L'asilo infantile di Livorno Piemonte (Novara) è eretto in ente morale ed è approvato il suo statuto organico composto di ventuno articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 marzo 1884.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 11 aprile 1884
Reg. 134 Atti del Governo a f. 166. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli SAVELLI.
DEPRETIS.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-03-23;1255#art-1