Art. 2
In vigore dal 14 giu 1884
È autorizzata la inversione delle L. 100 annue sulle 400 del legato Cavagnino per vestimenta ai figli poveri d'ambo i sessi, nonché annue lire 200 da prelevarsi sugli avanzi annuali del legato medesimo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 marzo 1884.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 2 aprile 1884
Reg. 134 Atti del Governo a f. 103. Pellizzoli.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli SAVELLI.
DEPRETIS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-03-13;1238#art-2