Art. 2
In vigore dal 8 lug 1884
È approvato il relativo statuto organico in data 10 marzo 1883 composto da quindici articoli rimanendo modificato l'articolo 12 nel senso che sono ammessi nell'asilo i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso dall'età di anni tre, fino all'età di anni sei.
Il detto statuto sarà vistato e sottoscritto dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 marzo 1884.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 29 marzo 1884
Reg. 134 Atti del Governo a f. 90. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli SAVELLI.
DEPRETIS.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1884-03-09;1236#art-2