Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1884-03-06;2085#art-1

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Art. 1 Che modifica l'articolo 42 del regolamento pel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi ed a cavallo. — Testo vigente | Portale Normativo