Art. 1
In vigore dal 30 apr 1884
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Viste le deliberazioni 22 luglio e 9 dicembre 1883 del consiglio comunale di Poli, approvate il 17 settembre 1883, e 4 gennaio 1884 dalla deputazione provinciale di Roma, con le quali si è stabilito la tariffa della tassa sul bestiame e la sua durata;
Visto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, numero 4513, e il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei comuni della provincia Romana;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È autorizzato il comune di Poli ad applicare, per il solo esercizio in corso, la seguente tariffa della tassa sul bestiame: per i cavalli e le cavalle lire 8, annue per ogni capo; per i buoi lire 7; per i muli e le mule lire 6; per le vacche lire 4; per le bestie suine, caprine ed asinine lire 3, e lira una per le bestie pecorine.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 1884.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1884
Reg. 133 Atti del Governo a f. 175. Ayres.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli SAVELLI.
A. MAGLIANI.
Storico versioni
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